PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca norme per la promozione all'interno degli istituti penitenziari di un'adeguata e corretta attività fisica, al fine di migliorare le condizioni di salute dei reclusi e di prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà, di facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, nonché di stimolare la pratica di un'attività sportiva, nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 2, come strumento per agevolare dinamiche relazionali positive, l'aggregazione e l'incontro tra detenuti e operatori penitenziari.

Art. 2.
(Attività fisiche e sportive praticabili).

      1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto delle limitazioni ambientali presenti negli istituti penitenziari e delle normative vigenti nei medesimi, sono praticabili, sulla base di un protocollo d'intesa di durata biennale tra il Ministero della giustizia e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), previa autorizzazione scritta rilasciata dal direttore dell'istituto, sentito il responsabile dei servizi sanitari, le seguenti attività sportive o motorie:

          a) attività sportive all'aperto o al chiuso:

              1) badminton;

              2) pallamano;

              3) squash;

              4) pallacanestro;

              5) pallavolo;

              6) tennis;

 

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              7) calcio praticato da squadre formate da cinque giocatori;

              8) bocce;

          b) attività sportive solo all'aperto:

              1) calcio;

              2) tamburello sportivo;

          c) attività motorie:

              1) pattinaggio a rotelle;

              2) jogging;

              3) marcia sportiva;

              4) attività di palestra a corpo libero o con l'ausilio di macchine quali nastro trasportatore, bike, recline, step, slide e remoergometro.

Art. 3.
(Valutazione dell'idoneità alla pratica
sportiva agonistica o amatoriale).

      1. Per l'ammissione alle attività fisiche e sportive di cui all'articolo 2 è indispensabile una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale.

Art. 4.
(Strutture per la pratica dell'attività
fisica e sportiva).

      1. Per lo svolgimento dell'attività fisica e sportiva di cui all'articolo 2, gli istituti penitenziari utilizzano gli spazi disponibili attrezzandoli in modo adeguato, tenuto conto delle diverse esigenze e delle possibilità offerte dalle rispettive strutture, fermo restando quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.
      2. Entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,

 

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tutti gli istituti penitenziari sono tenuti a realizzare strutture per la pratica delle attività di cui all'articolo 2, secondo un piano predisposto dal direttore dell'istituto penitenziario con il contributo tecnico del servizio sanitario penitenziario e del CONI.

Art. 5.
(Attività fisica e sportiva).

      1. Gli istituti penitenziari dotati delle strutture per lo svolgimento dell'attività fisica e sportiva di cui all'articolo 4, possono organizzare incontri, gare, esibizioni tra detenuti dello stesso istituto o di altri istituti, secondo un programma predisposto dai direttori degli istituti interessati con il contributo tecnico del servizio sanitario penitenziario e del CONI, e approvato dal Ministro della giustizia.
      2. Per la pratica di attività sportive agonistiche dei detenuti sono richieste un'adeguata preparazione e formazione da parte di personale qualificato in possesso del diploma di specializzazione in medicina dello sport o della laurea in scienze motorie o della laurea specialistica in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative.

Art. 6.
(Norme di sicurezza e garanzia).

      1. Al direttore dell'istituto penitenziario spettano il controllo, l'organizzazione e la messa in atto delle norme e delle iniziative finalizzate a garantire la sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2.
      2. I detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 5 devono essere coperti da apposita polizza assicurativa contro gli infortuni.
      3. Per le attività sportive che richiedono l'ausilio di istruttori individuati dal direttore dell'istituto penitenziario, lo stesso istituto penitenziario deve provvedere a

 

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stipulare un'apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i suddetti professionisti. Tali professionisti, ai fini di cui al presente comma, devono essere in possesso di titolo idoneo rilasciato dalla competente Federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.